1. L'Agenzia definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, il piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del Cammino». Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano può essere modificato e integrato annualmente, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 e 7.
2. Il piano indica per ciascun intervento:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati, le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati, d'intesa con le amministrazioni
d) i tempi entro i quali le opere, nel rispetto della normativa vigente, devono essere completate e rese pienamente funzionali.
3. Qualora non vengano rispettati i termini di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione del piano di cui al comma 1, l'Agenzia delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.
4. L'Agenzia può attribuire ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.
5. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Fermo restando il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposto dall'articolo 6, comma 5, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, il piano indica, inoltre, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. L'Agenzia stabilisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono attribuire le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale