Art. 3.
(Piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del cammino»).

      1. L'Agenzia definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, il piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del Cammino». Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano può essere modificato e integrato annualmente, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 e 7.
      2. Il piano indica per ciascun intervento:

          a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati, le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

          b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

          c) i termini entro i quali devono essere perfezionati, d'intesa con le amministrazioni

 

Pag. 7

procedenti, gli adempimenti amministrativi occorrenti;

          d) i tempi entro i quali le opere, nel rispetto della normativa vigente, devono essere completate e rese pienamente funzionali.

      3. Qualora non vengano rispettati i termini di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione del piano di cui al comma 1, l'Agenzia delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.
      4. L'Agenzia può attribuire ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.
      5. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Fermo restando il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposto dall'articolo 6, comma 5, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, il piano indica, inoltre, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
      6. L'Agenzia stabilisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.
      7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      8. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono attribuire le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale

 

Pag. 8

alle opere pubbliche mediante apposite convenzioni.
      9. L'Agenzia stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. L'Agenzia riferisce ogni sei mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
      10. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Agenzia, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      11. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la pubblica fruizione, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, avvalendosi altresì, ove lo ritenga opportuno, della società «ARCUS Spa», di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.